È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il decreto entra in vigore il 18 giugno 2025 e conferma la proroga al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, inclusi i forfetari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le richiamate disposizioni, attinenti alla proroga, si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio, di cui all'art. 27 c. 1 DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario, di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, enti, questi ultimi, che devono essere “assoggettati” agli ISA.
Ne consegue che, non possono usufruire della proroga, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, tranne che non siano soci o collaboratori familiari che partecipano ai citati enti.
La chiusura d’ufficio delle P.Iva inattive Le nuove regole del DL 193/2016 È entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3.12.2016) della conversione in legge del DL 193/2016, la norma secondo la quale verranno chiuse d’ufficio tutte le Partite IVA inattive da almeno un triennio (modifica dell’art. 35, comma 15 quinquies DPR 633/72).