Presentazione del modello EAS (variazione dati)

Gentile Cliente,

         con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che entro il prossimo 31 marzo le associazioni, ove ci fossero state della variazioni nei dati, devono presentare il modello EAS. L'associazione che non presenta il modello Eas rischia di perdere le agevolazioni fiscali, nonché di essere considerata come un ente commerciale. Attraverso i dati del modello Eas, l'Amministrazione Finanziaria raccoglie una serie di informazioni, utili anche a pianificare i controlli fiscali.

 

Il modello Eas è uno strumento antielusivo necessario per acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.

I soggetti che possono essere interessati alla presentazione del modello Eas si suddividono in:

ü        soggetti obbligati;

ü        soggetti ammessi alla compilazione semplificata;

ü        soggetti esonerati.

 

Chi lo deve presentare

 

Gli enti che devono compilare il modello Eas in tutte le sue parti sono:

æ              gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;

æ              enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

 

Chi non è obbligato

 

Non hanno l'obbligo di invio del modello Eas gli enti associativi che sono:

æ       esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);

æ       esclusi per mancanza dei presupposti di legge.

 

In particolare, sono esonerate:

æ         le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995.

æ         le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991. La C.M. 9.4.2009, n. 12/E ha chiarito che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la L.398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare e inviare il modello;

æ         le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità, e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata.

 

Compilazione semplificata

 

Alcuni enti associativi sono obbligati a presentare parzialmente (compilazione semplificata) il Modello Eas, in particolare quando sono associazioni che sono già iscritte in determinati registri, elenchi o albi, e per le quali l’Amministrazione Finanziaria può ottenere molte informazioni che sono richieste dal modello.

 

Tra le suddette associazioni abbiamo:

æ         associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7, L. 383/2000;

æ         organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art 6, L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;

æ         associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del Coni;

æ         associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);

æ         associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);

æ         associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

æ         partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;

æ         associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;

æ         associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria derivante da disposizioni normative o da partecipazioni presso Amministrazioni ed organismi pubblici di livello nazionale o regionale;

æ         articolazioni territoriali e/o funzionali delle associazioni sindacali e di categoria;

æ         enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali e di categoria;

æ         patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

æ         associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi (art. 14, D.L. 35/2005, conv. con modif. dalla L. 80/2005, e art. 1, co. 353, L. 266/2005);

æ         associazioni Onlus parziali (art. 10, co. 9, D.Lgs. 460/1997), se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997), delle agevolazioni previste dagli artt. 148, D.P.R. 917/1986 e 4, D.P.R. 633/1972.

 

 

La trasmissione del Modello EAS

 

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

 

In particolare:

Per un ente di nuova costituzione:

æ       Entro 60 giorni dalla data di costituzione.

 

Per la variazione delle risposte fornite nel modello Eas inviato precedentemente:

æ       Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.

 

Per la perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria:

æ       Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.

Con riferimento alla variazione delle risposte fornite in un modello Eas precedente, non costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti a:

æ         l'ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del Modello);

æ         l'ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21 del Modello);

æ         l'ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33 del Modello);

æ         l'ammontare delle entrate complessive (punto 23 del Modello);

æ         il numero degli associati (punto 24 del Modello);

æ         l'ammontare delle erogazioni liberali (punto 30 del Modello);

æ         l'ammontare dei contributi pubblici (punto 31 del Modello).

 

 

 

Modalità di presentazione

Il modello Eas deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, con due alternative:

ü        direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

ü        avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate.

 

L'intermediario abilitato deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello Eas o della presa in carico della sua compilazione, l'impegno a trasmettere in via telematica il modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso.

 

La presentazione di un nuovo modello Eas non è richiesta se le variazioni sono intervenute nelle sezioni:

ž         "Dati relativi all'ente" - Dati anagrafici dell'ente non commerciale;

ž         "Rappresentante legale" - Dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente,

 

Tali eventuali variazioni, sono già state comunicate tramite il modello AA5/6 - AA7/10 all'Agenzia delle Entrate.

 

 

 

La presentazione entro il 31 marzo (in caso di variazione)

 

Entro il 31 marzo prossimo va presentato il modello Eas per le variazioni delle risposte fornite nel modello Eas inviato precedentemente.

 

Presentazione modello EAS

(termini di presentazione)

Ente di nuova costituzione

Entro 60 giorni dalla data di costituzione

Variazione delle risposte fornite nel modello Eas inviato precedentemente

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi

Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti compilando l’apposita sezione

 

 

 

Omessa presentazione e reperibilità del modello

 

La tardiva presentazione del modello Eas rispetto al termine previsto può essere regolarizzata versando una sanzione pari ad euro 258.

 

Il modello Eas è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov., può essere scaricato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 2.9.2009.

 

 

Distinti saluti

 Roberto Giacometti