Beni ai soci: ulteriore proroga al 15 ottobre 2013

Con il Provv. direttoriale n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 l’Agenzia prevede una nuova scadenza per
l’invio dei dati relativi ai beni intestati all’impresa (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili,
immobili e altri beni), ma concessi in godimento a soci o familiari. Il termine viene posticipato al 15
ottobre 2013, per consentire all’Agenzia delle Entrate di valutare le proposte di semplificazione avanzate
dalle associazioni di categoria in merito alla tipologia di informazioni da comunicare e alle modalità di
trasmissione.


Premessa Il sentore di una possibile proroga per la presentazione della comunicazione
beni ai soci è oggi realtà.
L’Amministrazione Finanziaria ha confermato con il Provv. n. 2013/37550 del 25
marzo 2013 lo slittamento della scadenza, prevista per il 2 aprile 2013, al
prossimo 15 ottobre 2013.
Scadenza originaria e ulteriore proroga
La disciplina dei beni ai soci, contemplata dall’art. 2, comma 36-terdecies e
seguenti del D.L. 138/2011, ha visto piena attuazione grazie al Provvedimento
del 16 novembre 2011, che ne ha stabilito tempi e modi.
In particolare il provvedimento in questione (punto 3.4) ha fissato la scadenza
per la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in
godimento al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Con provv. successivo, datato 13 marzo 2012, la scadenza originariamente
prevista era stata, poi, prorogata per l’anno di monitoraggio 2011 al 15 ottobre
2012.
Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31
marzo 2013, viene ancora ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle
proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che
riguardano la tipologia delle 2 informazioni da comunicare e le relative
modalità di trasmissione.
Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in
atto con le associazioni di categoria.
I dubbi irrisolti Non solo, ma l'Agenzia delle Entrate entro la nuova scadenza dovrebbe fornire
gli attesi chiarimenti e il nuovo tracciato o modello.
In particolare la questione finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società va
chiarita quanto prima.
Se nella Circolare n.24/E del 15 giugno 2012 l’Agenzia non si è espressa e nella
Circolare 25/E del 19 giugno 2012 (cfr. quesiti 5.5 e 5.6) ha invece chiarito che
finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, a prescindere dal
fatto che siano essi legati o meno al godimento di un bene concesso in uso, non
si può prescindere dal fatto che nel disposto normativo, il legislatore, non ha
nemmeno menzionato tali finanziamenti tra i dati da comunicare.
L’art. 2 comma 36-septiesdecies li ha richiamati stabilendo che
l’amministrazione ne terrà conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito,
durante l’attività di controllo.
Eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale sociale
sarebbero anch’essi da escludere, vista la loro registrazione con atto pubblico
dinanzi al notaio.
L’Amministrazione Finanziaria ha già a disposizione questi dati e chiederli
nuovamente andrebbe a ledere il principio affermato dall’articolo 7, co. 1, lett.
f) del DL n. 70/2011, laddove afferma “i contribuenti non devono fornire
informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali
ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre
amministrazioni” o l’articolo 6, co. 4, della L. n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente) che stabilisce: “al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria”.
Dovrebbero essere, inoltre, attenuate le richieste di dati per la dichiarazione
riferita al 2011 (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili),
introducendo un eventuale esonero da sanzioni per quegli elementi che la
società non è in grado di ricostruire, date anche le difficoltà di ricostruzione
dello storico relativo a tali voci.