Dal 30 luglio scorso il datore di lavoro può inoltrare all’INPS il modulo “92-2012” al fine di richiedere il beneficio per l’assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età.

L’INPS, con il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 (che integra la circolare n. 111 del 24 luglio 2013), ha fornito importanti indicazioni operative per il godimento dell’incentivo introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012).

 

In particolare, è stato comunicato che - dal 30 luglio u.s. - il datore di lavoro

può richiedere l’agevolazione in questione, compilando il modulo “92-2012”, disponibile sul sito dell’INPS

(www.inps.it), all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” e “aziende agricole”, utile anche per le

assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

Da notare che la richiesta deve essere fatta prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene

indicata l’agevolazione e la risposta di accettazione o meno della domanda verrà fornita dall’INPS il

giorno successivo. Inoltre, il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella

stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.

 

Via libera agli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori over50 e donne di

qualsiasi età. Infatti, dal 30 luglio scorso è possibile inoltrare all’INPS il

modulo “92-2012” per richiedere il beneficio, che è possibile trovare sul sito

dell’INPS (www.inps.it), all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” e

aziende agricole”.

In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero

(art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012), valevoli dal 1° gennaio 2013, che concede uno

 

sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per

l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne

di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego

da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

 

Soggetti

interessati

 

L’incentivo riguarda:

1. uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico

caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego

regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Con riferimento alle ultime tre categorie di soggetti, con il termine “privo di

un impiego regolarmente retribuito” s’intende la donna che, nel periodo

considerato (6 o 24 mesi):

_ non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di

lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

_ né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la

collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale

derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale

annuale escluso da imposizione fiscale.

Inoltre, affinché la donna sia considerata “priva di impiego regolarmente

retribuito” non è necessaria la previa registrazione della donna presso il

centro per l’impiego. Ovviamente per la categoria degli over50, oltre al

requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi, bisogna

rispettare anche il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente

retribuito” da almeno 6 o 24 mesi.

Rimangono ancora escluse dal beneficio per le donne di qualsiasi età, “prive

di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un

settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di

disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il

25% la disparità media occupazionale di genere.

 

L’incentivo spetta in caso di:

_ assunzioni a tempo indeterminato;

_ assunzioni a tempo determinato;

_ trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto

agevolato.

Inoltre, l’agevolazione spetta anche per assunzioni a tempo parziale e per

scopo di somministrazione. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro

subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una

cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001.

Restano esclusi, invece:

_ i rapporti di lavoro domestico;

_ intermittente;

_ ripartito;

_ e accessorio.

La durata

Lo sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro,

dura:

_ per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;

_ per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è

riconosciuta per complessivi 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di

proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto

a tempo determinato - fino al limite complessivo di 12 mesi. A tal proposito,

è necessario che la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire

entro la scadenza del beneficio.

Per meglio comprendere l’applicabilità dell’incentivo si illustrano i seguenti

esempi.

ESEMPIO 1 - Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la

trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto. In tal caso,

l’incentivo spetta per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non

spetta invece il beneficio per la trasformazione.

ESEMPIO 2 - Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la

trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese. In

quest’ultimo caso spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a

tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo

mese del complessivo rapporto.

 

DISCONTINUITÀ TRA PRIMA E SECONDA ASSUNZIONE

L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto

agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di

continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato –

dell’ex dipendente.

In tal caso è necessario – ai fini del riconoscimento dell’incentivo – che il

lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.

Quindi, l’incentivo spetta per la durata residua rispetto a quanto già goduto

precedentemente.

ESEMPIO 1 - Alfa:

_ assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

_ dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.

Spetta l’incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove

mesi residui per il secondo rapporto), se – in base alle norme che disciplinano

lo stato di disoccupazione – al momento della seconda assunzione il

lavoratore ha ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.

ESEMPIO 2 - Alfa:

_ assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

_ dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.

Spetta l’incentivo per i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l’incentivo per i

residui 15 mesi, a decorrere dall’assunzione a tempo indeterminato, se – in

base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione – al momento

dell’assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo

stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.

ESEMPIO 3 - Alfa:

_ assume Tizio a tempo determinato per 10 mesi;

_ dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.

Spetta l’incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta

l’incentivo per il secondo rapporto a termine, se – in base alle norme che

disciplinano lo stato di disoccupazione – alla cessazione del primo rapporto a

termine il lavoratore ha iniziato a maturare da zero un nuovo stato di

disoccupazione, quindi - al momento della seconda assunzione a tempo

determinato – non ha ancora maturato più di dodici mesi nel nuovo stato di

disoccupazione.

 

Assunzioni

a scopo di

somministrazione

Come sopra accennato, l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo

di somministrazione, e spetta sia all’agenzia di somministrazione sia alle

assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo

indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l’incentivo spetta sia per

la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di

somministrazione a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore

è in attesa di assegnazione.

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

In presenza di assunzione a tempo indeterminato, l’Agenzia potrà fruire del

beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito

per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo

superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti

dell’incentivo.

Il periodo agevolato non è diminuito se, tra il precedente e l’attuale

godimento da parte dell’utilizzatore, il lavoratore abbia cessato di essere

disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un

nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Mentre in caso di assunzione a tempo determinato il limite massimo di durata

dell’incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all’agenzia, ma al singolo

utilizzatore. Quindi, la stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi

complessivi previsti per l’assunzione a tempo determinato dello stesso

lavoratore; è necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore

possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia

effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

Inoltre:

_ qualora venga prorogata la somministrazione in favore dello stesso

utilizzatore, ai fini della prosecuzione dell’incentivo rileva lo stato di

disoccupazione posseduto al momento dell’originaria assunzione da parte

dell’agenzia;

_ qualora il lavoratore venga somministrato a un diverso utilizzatore,

l’incentivo spetta se, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe

posseduto ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi, se

il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.

 

Assunzione diretta

successiva a

utilizzazione con

somministrazione

Particolare è il caso in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una

somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie dirette

dipendenze.

In tal caso, l’incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se – al

momento dell’assunzione – il lavoratore possieda ancora lo stato di

disoccupazione superiore a dodici mesi.

L’incentivo residuo spetta a prescindere dall’anzianità di disoccupazione

posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, nelle ipotesi in

cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito

di un rapporto a tempo anch’esso determinato – e poi venga assunto alle

dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, a condizione che:

_ l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità

rispetto all’utilizzazione indiretta;

_ l’assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell’incentivo,

computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.

Le condizioni Affinché il datore di lavoro possa godere dell’incentivo in questione è

necessario:

1. essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;

2. osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

3. rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli

regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

4. applicare i principi stabiliti dall’art. 4, c. 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012;

5. rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato

interno, previste dagli art. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008

della Commissione del 6 agosto 2008.

Compatibilità

con altri

incentivi

Nell’eventualità in cui sussistano anche gli incentivi previsti dall’art. 8, c. 9,

della L. n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di

disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, si applicherà

quest’ ultimo.

Infatti spetta l’incentivo previsto dalla L. n. 407/1990, nell’ipotesi in cui si

trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato, a

condizione – tra l’altro – che, al momento della trasformazione , il lavoratore

avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il

rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo

indeterminato. Non spetta, invece, se il lavoratore ha maturato nel frattempo

il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

 

ESEMPIO 1 – Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio,

ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il

rapporto a tempo indeterminato.

In tal caso, spetta ad Alfa l’incentivo illustrato con la presente circolare per il

rapporto a tempo determinato di tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di

legge); per la trasformazione a tempo indeterminato spetta ad Alfa l’incentivo

previsto dalla Legge 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la

trasformazione, Tizio sarebbe tornato a essere disoccupato con l’anzianità di

24 mesi.

ESEMPIO 2 - Alfa assume a tempo determinato per 7 mesi Tizio,

ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi il

rapporto a tempo indeterminato.

In quest’ultimo caso, spetta ad Alfa l’incentivo illustrato con la presente

circolare per il rapporto a tempo determinato di sette mesi (se ricorrono tutte

le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato non

spetta l’incentivo previsto dalla Legge 407/1990, perché Tizio ha maturato un

diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato; per la

trasformazione spetta l’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-11, L. 92/2012,

poiché la speciale espressa previsione dell’incentivo per la trasformazione

deroga – come già precisato al paragrafo 2.1 - alla condizione ostativa

generale, di cui all’art. 4, co. 12, lett. a), L. 92/2012.

Indicazioni

operative

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare

all’INPS il modulo di istanza on-line “92-2012", disponibile dal 30 luglio scorso

sul sito dell’INPS (www.inps.) all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”

ed “aziende agricole”.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia

contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno

successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni

controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla

comunicazione.

Successivamente l’INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i

necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo,

secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni

interne.

DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON L’UNIEMENS

Ai fini Uniemens, i datori di lavoro dovranno denunciare il lavoratore

valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55”

che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4,

commi 8-11, della legge 92/2012”.

 

Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio

2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione

versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno

dell’elemento:

_ <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>,

<CausaleACredito> il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec.

Contr.art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”;

_ <ImportoACredito> il relativo importo.

Tale recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia

Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

DATORI DI LAVORO AGRICOLI

Tenuto conto della periodicità trimestrale della trasmissione telematica delle

dichiarazioni di manodopera agricola, i datori di lavoro agricoli ammessi

all’incentivo inizieranno a denunciare il lavoratore agevolato con il modello

DMAG/Unico relativo al terzo trimestre (luglio – settembre 2013).

L’INPS fa riserva nel fornire con apposito messaggio le istruzioni per la

compilazione della dichiarazione trimestrale e saranno dettate le modalità

per il recupero della contribuzione relativa ai trimestri (primo e secondo

2013) già decorsi alla data di pubblicazione della presente circolare (24 luglio

2013).

 

DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E

DELLO SPORT (EX ENPALS)

La denuncia per i lavoratori dello spettacolo e dello sport sarà effettuata sulla

base delle seguenti modalità:

_ per i datori di lavoro ammessi all’incentivo, che si avvalgono del flusso

integrato in Uniemens, esponendo il codice “LA” nell’elemento

individuale <CodiceAgevolazione>;

_ per i datori di lavoro ammessi all’incentivo che si avvalgono della

procedura on-line fruibile dal sito dell’Istituto, valorizzando il campo

codice agevolazione”, afferenti ai dati individuali del lavoratore, con

il codice “LA”.

 

Il recupero della maggiore contribuzione versata potrà essere effettuato

entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di

pubblicazione della presente circolare (24 luglio 2013), attraverso la

riduzione dell’ammontare di uno o più versamenti mensili afferenti alla

Gestione lavoratori dello spettacolo ovvero alla Gestione sportivi

professionisti in misura pari all’ammontare totale dell’importo da

recuperare.