L’INPS, con il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 (che integra la circolare n. 111 del 24 luglio 2013), ha fornito importanti indicazioni operative per il godimento dell’incentivo introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012).
In particolare, è stato comunicato che - dal 30 luglio u.s. - il datore di lavoro
può richiedere l’agevolazione in questione, compilando il modulo “92-2012”, disponibile sul sito dell’INPS
(www.inps.it), all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” e “aziende agricole”, utile anche per le
assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.
Da notare che la richiesta deve essere fatta prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene
indicata l’agevolazione e la risposta di accettazione o meno della domanda verrà fornita dall’INPS il
giorno successivo. Inoltre, il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella
stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.
Via libera agli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori over50 e donne di
qualsiasi età. Infatti, dal 30 luglio scorso è possibile inoltrare all’INPS il
modulo “92-2012” per richiedere il beneficio, che è possibile trovare sul sito
dell’INPS (www.inps.it), all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” e
“aziende agricole”.
In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero
(art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012), valevoli dal 1° gennaio 2013, che concede uno
sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per
l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne
di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego
da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.
Soggetti
interessati
L’incentivo riguarda:
1. uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico
caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e
“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Con riferimento alle ultime tre categorie di soggetti, con il termine “privo di
un impiego regolarmente retribuito” s’intende la donna che, nel periodo
considerato (6 o 24 mesi):
_ non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di
lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
_ né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale
derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale
annuale escluso da imposizione fiscale.
Inoltre, affinché la donna sia considerata “priva di impiego regolarmente
retribuito” non è necessaria la previa registrazione della donna presso il
centro per l’impiego. Ovviamente per la categoria degli over50, oltre al
requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi, bisogna
rispettare anche il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente
retribuito” da almeno 6 o 24 mesi.
Rimangono ancora escluse dal beneficio per le donne di qualsiasi età, “prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un
settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di
disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il
25% la disparità media occupazionale di genere.
L’incentivo spetta in caso di:
_ assunzioni a tempo indeterminato;
_ assunzioni a tempo determinato;
_ trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto
agevolato.
Inoltre, l’agevolazione spetta anche per assunzioni a tempo parziale e per
scopo di somministrazione. Ad essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una
cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001.
Restano esclusi, invece:
_ i rapporti di lavoro domestico;
_ intermittente;
_ ripartito;
_ e accessorio.
La durata
Lo sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro,
dura:
_ per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
_ per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è
riconosciuta per complessivi 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di
proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto
a tempo determinato - fino al limite complessivo di 12 mesi. A tal proposito,
è necessario che la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire
entro la scadenza del beneficio.
Per meglio comprendere l’applicabilità dell’incentivo si illustrano i seguenti
esempi.
ESEMPIO 1 - Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la
trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto. In tal caso,
l’incentivo spetta per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non
spetta invece il beneficio per la trasformazione.
ESEMPIO 2 - Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la
trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese. In
quest’ultimo caso spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a
tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo
mese del complessivo rapporto.
DISCONTINUITÀ TRA PRIMA E SECONDA ASSUNZIONE
L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto
agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di
continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato –
dell’ex dipendente.
In tal caso è necessario – ai fini del riconoscimento dell’incentivo – che il
lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.
Quindi, l’incentivo spetta per la durata residua rispetto a quanto già goduto
precedentemente.
ESEMPIO 1 - Alfa:
_ assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
_ dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.
Spetta l’incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove
mesi residui per il secondo rapporto), se – in base alle norme che disciplinano
lo stato di disoccupazione – al momento della seconda assunzione il
lavoratore ha ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.
ESEMPIO 2 - Alfa:
_ assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
_ dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.
Spetta l’incentivo per i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l’incentivo per i
residui 15 mesi, a decorrere dall’assunzione a tempo indeterminato, se – in
base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione – al momento
dell’assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo
stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.
ESEMPIO 3 - Alfa:
_ assume Tizio a tempo determinato per 10 mesi;
_ dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.
Spetta l’incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta
l’incentivo per il secondo rapporto a termine, se – in base alle norme che
disciplinano lo stato di disoccupazione – alla cessazione del primo rapporto a
termine il lavoratore ha iniziato a maturare da zero un nuovo stato di
disoccupazione, quindi - al momento della seconda assunzione a tempo
determinato – non ha ancora maturato più di dodici mesi nel nuovo stato di
disoccupazione.
Assunzioni
a scopo di
somministrazione
Come sopra accennato, l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo
di somministrazione, e spetta sia all’agenzia di somministrazione sia alle
assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l’incentivo spetta sia per
la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di
somministrazione a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore
è in attesa di assegnazione.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
In presenza di assunzione a tempo indeterminato, l’Agenzia potrà fruire del
beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito
per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo
superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti
dell’incentivo.
Il periodo agevolato non è diminuito se, tra il precedente e l’attuale
godimento da parte dell’utilizzatore, il lavoratore abbia cessato di essere
disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un
nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Mentre in caso di assunzione a tempo determinato il limite massimo di durata
dell’incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all’agenzia, ma al singolo
utilizzatore. Quindi, la stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi
complessivi previsti per l’assunzione a tempo determinato dello stesso
lavoratore; è necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore
possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia
effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
Inoltre:
_ qualora venga prorogata la somministrazione in favore dello stesso
utilizzatore, ai fini della prosecuzione dell’incentivo rileva lo stato di
disoccupazione posseduto al momento dell’originaria assunzione da parte
dell’agenzia;
_ qualora il lavoratore venga somministrato a un diverso utilizzatore,
l’incentivo spetta se, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe
posseduto ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi, se
il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.
Assunzione diretta
successiva a
utilizzazione con
somministrazione
Particolare è il caso in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una
somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie dirette
dipendenze.
In tal caso, l’incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se – al
momento dell’assunzione – il lavoratore possieda ancora lo stato di
disoccupazione superiore a dodici mesi.
L’incentivo residuo spetta a prescindere dall’anzianità di disoccupazione
posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, nelle ipotesi in
cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito
di un rapporto a tempo anch’esso determinato – e poi venga assunto alle
dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, a condizione che:
_ l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità
rispetto all’utilizzazione indiretta;
_ l’assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell’incentivo,
computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.
Le condizioni Affinché il datore di lavoro possa godere dell’incentivo in questione è
necessario:
1. essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
2. osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. applicare i principi stabiliti dall’art. 4, c. 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012;
5. rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato
interno, previste dagli art. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008.
Compatibilità
con altri
incentivi
Nell’eventualità in cui sussistano anche gli incentivi previsti dall’art. 8, c. 9,
della L. n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di
disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, si applicherà
quest’ ultimo.
Infatti spetta l’incentivo previsto dalla L. n. 407/1990, nell’ipotesi in cui si
trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato, a
condizione – tra l’altro – che, al momento della trasformazione , il lavoratore
avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il
rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo
indeterminato. Non spetta, invece, se il lavoratore ha maturato nel frattempo
il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.
ESEMPIO 1 – Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio,
ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il
rapporto a tempo indeterminato.
In tal caso, spetta ad Alfa l’incentivo illustrato con la presente circolare per il
rapporto a tempo determinato di tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di
legge); per la trasformazione a tempo indeterminato spetta ad Alfa l’incentivo
previsto dalla Legge 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la
trasformazione, Tizio sarebbe tornato a essere disoccupato con l’anzianità di
24 mesi.
ESEMPIO 2 - Alfa assume a tempo determinato per 7 mesi Tizio,
ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi il
rapporto a tempo indeterminato.
In quest’ultimo caso, spetta ad Alfa l’incentivo illustrato con la presente
circolare per il rapporto a tempo determinato di sette mesi (se ricorrono tutte
le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato non
spetta l’incentivo previsto dalla Legge 407/1990, perché Tizio ha maturato un
diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato; per la
trasformazione spetta l’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-11, L. 92/2012,
poiché la speciale espressa previsione dell’incentivo per la trasformazione
deroga – come già precisato al paragrafo 2.1 - alla condizione ostativa
generale, di cui all’art. 4, co. 12, lett. a), L. 92/2012.
Indicazioni
operative
Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare
all’INPS il modulo di istanza on-line “92-2012", disponibile dal 30 luglio scorso
sul sito dell’INPS (www.inps.) all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”
ed “aziende agricole”.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia
contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno
successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni
controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla
comunicazione.
Successivamente l’INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i
necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo,
secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni
interne.
DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON L’UNIEMENS
Ai fini Uniemens, i datori di lavoro dovranno denunciare il lavoratore
valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55”
che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4,
commi 8-11, della legge 92/2012”.
Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio
2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione
versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno
dell’elemento:
_ <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>,
<CausaleACredito> il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec.
Contr.art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”;
_ <ImportoACredito> il relativo importo.
Tale recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia
Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
DATORI DI LAVORO AGRICOLI
Tenuto conto della periodicità trimestrale della trasmissione telematica delle
dichiarazioni di manodopera agricola, i datori di lavoro agricoli ammessi
all’incentivo inizieranno a denunciare il lavoratore agevolato con il modello
DMAG/Unico relativo al terzo trimestre (luglio – settembre 2013).
L’INPS fa riserva nel fornire con apposito messaggio le istruzioni per la
compilazione della dichiarazione trimestrale e saranno dettate le modalità
per il recupero della contribuzione relativa ai trimestri (primo e secondo
2013) già decorsi alla data di pubblicazione della presente circolare (24 luglio
2013).
DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E
DELLO SPORT (EX ENPALS)
La denuncia per i lavoratori dello spettacolo e dello sport sarà effettuata sulla
base delle seguenti modalità:
_ per i datori di lavoro ammessi all’incentivo, che si avvalgono del flusso
integrato in Uniemens, esponendo il codice “LA” nell’elemento
individuale <CodiceAgevolazione>;
_ per i datori di lavoro ammessi all’incentivo che si avvalgono della
procedura on-line fruibile dal sito dell’Istituto, valorizzando il campo
“codice agevolazione”, afferenti ai dati individuali del lavoratore, con
il codice “LA”.
Il recupero della maggiore contribuzione versata potrà essere effettuato
entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
pubblicazione della presente circolare (24 luglio 2013), attraverso la
riduzione dell’ammontare di uno o più versamenti mensili afferenti alla
Gestione lavoratori dello spettacolo ovvero alla Gestione sportivi
professionisti in misura pari all’ammontare totale dell’importo da
recuperare.