Nel nuovo redditometro controllo chiuso fin dal primo confronto

12 Agosto 2013

Quando le prove chiudono la partita

Nel nuovo redditometro controllo chiuso fin dal primo confronto

 

Premessa – Il contribuente selezionato che ha ricevuto l’invito dell’ufficio può fornire fin da subito chiarimenti sulle spese individuate dall’Amministrazione, dimostrando la correttezza del proprio comportamento. Se l’ufficio trova soddisfacenti le giustificazioni portate dal contribuente l’attività di controllo termina. 

Istruttoria - Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Una volta selezionato il contribuente questo viene chiamato dall’Amministrazione Finanziaria. 

Partecipazione – Si sottolinea fin da subito la convenienza a partecipare all’invito dell’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente non si presenta, infatti, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente. 

Giustificazioni - Il contribuente selezionato che ha ricevuto l’invito dell’ufficio, già in questa fase può fornire chiarimenti sulle spese individuate dall’Amministrazione, dimostrando, ad esempio, che gli acquisti sono stati realizzati con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile, oppure che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o sono state sostenute da altri soggetti. 

Le prove da portare - Il contraddittorio riguarderà quattro tipologie di elementi. La prima è data da situazioni e fatti certi, il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La seconda riguarda la concreta disponibilità di un bene di cui l’Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per un’automobile di proprietà, può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto per provvedimento dell’autorità municipale o giudiziaria relativamente alla quantificazione delle spese per carburanti, pezzi di ricambio, etc…). La terza riguarda le spese per investimenti sostenute nell’anno, in relazione alle quali potrà essere fornita la prova della formazione della provvista e dell’utilizzo della stessa per l’effettuazione dello specifico investimento. Da ultimo il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà ogni utile informazione relativa alla quota formatasi nell’anno. 

Archiviazione – L’Agenzia afferma che se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, “spese per elementi certi”, agli investimenti e alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. 

L’importanza del contraddittorio – L’importanza della partecipazione e delle prove portate al contraddittorio si riflette anche nel caso in cui il suo esito sia negativo. Infatti nel caso in cui al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento, ma nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.