Bonus 36-50%: la documentazione necessaria

Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti Irpef devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, “detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 o Tuir”), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Documentazione necessaria - In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, per gli interventi edilizi e di costruzione/ristrutturazione di box o posti auto pertinenziali, iniziati dal 14 maggio 2011, il contribuente deve conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, la seguente documentazione indicata nel Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011: - abilitazioni amministrative o visure catastali, dalle quali si evincano i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi che la normativa fiscale ritiene detraibili, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui attesti: la data di inizio lavori ed il fatto che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili, nonostante la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo; - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; - ricevuta pagamento dell’ICI (ora IMU), se dovuta; - fatture o ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute (per le cessioni di beni/prestazioni di servizi rese da un privato che non ha partita IVA, le spese sostenute vanno provate con altro documento, ad esempio quietanza). A seguito delle modifiche del D.L. n. 70/2011, per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, non è più richiesta l’indicazione separata del costo della manodopera; - ricevuta dei bonifici bancari o postali (C.M. n. 24/2004) a favore delle imprese che hanno eseguito i lavori, con indicazione dei seguenti dati: causale del versamento; - codice fiscale del contribuente avente diritto alla detrazione; - partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico stesso; - quietanze di pagamento delle spese il cui pagamento non doveva essere obbligatoriamente eseguito con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, etc.).
Documentazione nel caso di acquisto o assegnazione di un box pertinenziale - Per fruire della detrazione del 36% sull’acquisto o assegnazione di un box o posto auto pertinenziale, è necessario che in sede di compravendita o assegnazione, l’atto attesti la pertinenzialità rispetto all’immobile abitativo. L’impresa costruttrice o cooperativa edilizia rilascia quindi una dichiarazione nella quale sono attestate le spese di realizzazione del box o posto auto. Il contribuente è tenuto a corrispondere il prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita o assegnazione tramite bonifico bancario. È agevolabile l’acquisto del box pertinenziale anche se il pagamento è avvenuto prima della stipula dell’atto, ma nello stesso giorno (Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7). Ciò che conta ai fini della detrazione è, infatti, la sussistenza del vincolo pertinenziale, condizione che può dirsi soddisfatta, oltre che con la presenza di un compromesso regolarmente registrato, anche qualora tale destinazione si realizzi nell’arco della medesima giornata in cui si è effettuato il pagamento, mediante stipula del rogito. Nonostante non sia espressamente compreso nell’elenco del Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, si ritiene indispensabile conservare:  - l’attestazione delle spese di realizzazione consegnata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia (su detto importo va calcolata la detrazione spettante al contribuente); - l’atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l’abitazione.
La dichiarazione del professionista - Dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%) di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria al fine dei controlli, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l'importo massimo è stato elevato da 48mila euro a 96mila euro (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3).