Responsabilità appalti – Le novità del Decreto del fare

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stata approvata la versione finale del decreto del fare, nel quale in particolare la responsabilità solidale in materia di appalti è stata oggetto di vari emendamenti poi non definitivamente approvati. Dallo scorso anno la disposizione prevedeva che, nel caso di appalti o subappalti, il pagamento alle imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità sui versamenti delle ritenute e dell'Iva.

 

Inizialmente, il decreto del fare (D.L. n. 69/2013), per semplificare alcuni adempimenti a carico delle aziende e rilanciare l'economia, aveva eliminato l'applicazione della norma sull'Iva, lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle ritenute fiscali.

Durante l'iter di conversione, è stato introdotto il Durt (Documento unico di regolarità tributaria), che, però, di fatto si sarebbe esplicato in un ulteriore aggravio per le imprese, soprattutto edili già penalizzate dalla forte crisi. È stato dunque eliminato in sede di conversione del D.L. in legge.

Oggi, quindi, così come dal 22 giugno 2013, le imprese coinvolte in appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente, non più anche sull'Iva e non va rilasciato alcun DURT, ma l'appaltatore o committente devono, prima di procedere alla corresponsione di quanto contrattualmente concordato, verificare l'assolvimento degli obblighi di versamento delle citate imposte, acquisendo un'autocertificazione dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista abilitato, nella quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie.

Il D.L. n.69/13, in vigore dal 22 giugno 2013, interviene nuovamente in materia di responsabilità appalti:

-        escludendo dalla responsabilità solidale dell’appaltatore il versamento all’Erario dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto;

-        ma lasciando inalterata la solidarietà per le ritenute non pagate e la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 5.000 a € 200.000), nel caso in cui il committente stesso provveda a effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante la regolarità dei versamenti fiscali.

La responsabilità fiscale per le ritenute dell’art.35 del D.L. n.223/06, oggi oggetto di intervento, va coordinata con la responsabilità solidale retributiva e contributiva, prevista dall’art.29 del D.Lgs. n.276/03, oggetto anch’essa di recentissimi interventi normativi.

RESPONSABILITA’ APPALTI

FATTISPECIE

INNOVAZIONI RECENTI

NOVITÀ DECRETO DEL FARE

Responsabilità fiscale(art.35 D.L. n.223/06)

Art.13-ter D.L. n.83/12

Art.50 D.L. n.69/13

Responsabilità solidale retributiva e contributiva (art.29 D.Lgs. n.276/03)

Art.21, D.L. n.5/12 Art.4, co.31 L. n.92/12

Decreto occupazione

 

L’evoluzione normativa

L’articolo 50 del Decreto del fare (D.L. n.69/13) è solo l’ultimo di una lunga serie di interventi legislativi relativi alla responsabilità solidale negli appalti.

Tale materia si caratterizza già di per sé per un complesso tessuto normativo avente come capisaldi tre distinte fonti normative:

-      l’art.1676 c.c. relativo alla solidarietà in materia retributiva;

-      l’art.29 del D.Lgs. n.276/03 (c.d. Riforma Biagi), relativo alla solidarietà in materia retributiva, contributiva e assicurativa;

-      e l’art.35 del D.L. n.223/06, conv. con modif. dalla L. n.248/06 (c.d. Legge Bersani) e oggetto del recente doppio intervento da parte del D.L. n.83/12 e del D.L. n.69/13, relativo alla responsabilità solidale in ambito fiscale in presenza di subappalti.

Tale fermento normativo trova giustificazione nell’evoluzione del nostro sistema produttivo, dove le imprese, attese le forti incertezze del quadro economico e l’impossibilità di procedere con programmazioni di lungo periodo, preferiscono ricorrere in modo consistente all’esternalizzazione dei servizi accessori.

Il contratto di appalto è stato oggetto di due profili di attenzione, che hanno determinato i recenti interventi normativi:

-        con l’art.29 del D.Lgs. n.276/03 (Riforma Biagi) si è cercato di delineare confini giuridici certi per l’esecuzione di una prestazione di lavoro in favore di un terzo, senza che questa possa determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore della prestazione. Contestualmente, è stata abrogata l’ormai obsoleta L. n.1369/60, eccessivamente restrittiva;

-        sono stati introdotti meccanismi di solidarietà tra i soggetti coinvolti, per limitare il rischio che la frammentazione della catena produttiva potesse determinare il sottrarsi a obblighi retributivi, contributivi ed erariali, mediante la polarizzazione delle responsabilità.

La responsabilità fiscale (art.35 D.L. 223/2006)

A seguito dell’approvazione del D.L. n.83/12 (conv. in L. n.134/12) era stata introdotta una responsabilità che, seppure in misura e con modalità diverse, coinvolgeva sia il committente che l’appaltatore, relativamente all’assolvimento degli obblighi fiscali dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (Irpef) e all’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Dette responsabilità sono collegate alle prestazioni effettuate nell’ambito di un contratto di appalto o di subappalto.

Nello stesso tempo, con un sistema che è possibile definire di “due diligence”, è prevista la possibilità di esonero dalla responsabilità stessa per il soggetto obbligato solidalmente che acquisisca dall’obbligato principale documentazione idonea ad attestare l’assolvimento dei relativi obblighi.

Su questo punto l’art.5 del D.L. n.69/13 (c.d. Decreto del Fare), in vigore dallo scorso 22 giugno 2013, afferma che:

Al comma 28, dell'art.35, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: ‘e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta’ sono sostituite dalla seguente ‘dovute’”.

In altre parole, la responsabilità (solidale o sanzionatoria) non risulta affatto abrogata, bensì limitata alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell’ambito dell’appalto/subappalto. L’aspetto positivo è che, quantomeno, viene meno la responsabilità Iva.

DISCIPLINA RESPONSABILITÀ SUGLI APPALTI

Art.50 D.L. 69/2013 (DECRETO DEL FARE)-> modifica l’art. 13-ter del D.L. 83/2012 che modifica l’art. 35 co.28 del D.L. 223/2006 e introduce i commi 28-bis e 28-ter 

OBBLIGO A CARICO DEI SOGGETTI IVA COMMITTENTI E APPALTATORI DI VERIFICARE CHE APPALTATORI E SUBAPPALTATORI VERSINO:

                                            -    le ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti

in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto

 

La responsabilità riguarda, infatti, solo il mancato pagamento delle ritenute e non più il mancato pagamento dell’Iva.

Si deve ricordare che la fattispecie prevista dall’art.35, D.L. n.223/06 (oggi, come detto, limitata alle sole ritenute), opera in forme diverse:

-      tra appaltatore e subappaltatore, ovvero tra i vari subappaltatori nel caso di catene di subappalto più complesse, esiste una vera e propria responsabilità solidale per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;

-      in capo al committente, è stata invece introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da € 5.000 a € 200.000, nel caso in cui il committente stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Dunque l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento esclusivamente:

-    delle ritenute sul lavoro dipendente.

Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto.

L’appaltatore può svincolarsi dalla responsabilità solidale, ma deve ottenere, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute scaduti sono stati correttamente eseguiti.

Vi è la possibilità (e non l’obbligo) che tale documentazione consista nell'asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf, ecc.) o da un’autocertificazione.

Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. In caso di pagamento senza verifica opera la responsabilità solidale verso l'erario.

Il DURT mai nato

Durante l'iter di conversione del Decreto del Fare, è stato introdotto il Durt (Documento unico di regolarità tributaria). Si trattava di una dichiarazione rilasciata dell'Agenzia delle Entrate, a richiesta degli interessati, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso.

Il nuovo adempimento avrebbe dovuto sostituire la precedente autocertificazione dell'impresa o quella rilasciata dal professionista abilitato relativa al corretto pagamento di ritenute. Ne conseguiva, pertanto, che in base ai nuovi obblighi non solo non dovevano esistere debiti per ritenute dipendenti, ma anche per interessi e sanzioni.

In considerazione, poi della presumibile tempistica per il rilascio di tale documento da parte dell'Agenzia delle Entrate, indispensabile però per incassare gli importi dovuti da parte dell'impresa, era stata prevista la creazione di un apposito canale telematico.

In ogni caso, era verosimile che i tempi di attesa fossero comunque maggiori di quelli attualmente impiegati autonomamente dal contribuente ad autocertificare la propria posizione tributaria. Di fatto si trattava quindi di un aggravio per le imprese, soprattutto edili, già penalizzate dalla forte crisi. Ed infatti, l'eventuale blocco del pagamento nell'attesa di ricevere la nuova attestazione dell'Agenzia avrebbe certamente acutizzato le difficoltà finanziarie dell'azienda, rischiando di impedire di provvedere anche ai propri obblighi tributari e contributivi. Da aggiungere poi, che l'assenza di un Durt positivo avrebbe precluso l'accesso ad altri lavori in appalto.
Verosimilmente alla luce anche di queste circostanze, in contrasto con l'intento di incentivare la ripresa economica, l'emendamento è stato completamente eliminato, lasciando così il decreto nella sua versione iniziale.

 

Oggi, quindi, le imprese coinvolte in appalti o subappalti, devono attestare la propria regolarità limitatamente alle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente, non più anche sull'Iva.

 

Non va dimenticato, infine, che rimane confermata anche la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i trattamenti retributivi ai dipendenti, oltre che per i contributi previdenziali e assistenziali (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003), certificabili tramite Durc (Documento unico di regolarità contributiva).

L’autocertificazione che dovrà essere rilasciata sarà, dunque, semplificata e limitata al versamento delle ritenute; si riporta di seguito un fac-simile:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 (art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a ............................. (…) il ..........................., residente in ................................................ (…) Via .............................................. n. ......................, in qualità di ............................................. della ditta ................................... avente sede legale a ....................... (….) in Via ........................ n. ........, Partita Iva ............................................., consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 e dall’art.50 del D.L. n.69/2013, che per, le seguenti fatture emesse:

–      n. ........ del ..............

–      n. ........ del ..............

–      n. ........ del ..............

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società ........................., con sede a ..................... (.....), in Via ..................... n. ...., C.F. e P. Iva n. ………………….,

Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro .....................) sono state versate come segue:

–          Modello F24 presentato in data ..................... con il n. di protocollo ...................... di importo pari ad Euro .................... (in caso di più modelli proseguire sul retro);

–          tali ritenute non sono state versate perché:

–          non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;

–          il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;

–          le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ______________________

                                                                                         Firma del dichiarante _________________________

 

Per il committente, d’altro canto, è prevista la medesimasolidarietà nel caso procedesse a pagare l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti i subappaltatori), ma tale rischio non si esplica nella responsabilità solidale con le altre parti, quanto nella sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, che gli verrà applicata qualora un soggetto legato all’appalto non abbia correttamente effettuato i versamenti con F24 relativi alle sole ritenute.

Questa differenziazione di responsabilità tra appaltatore e committente, caratterizza la responsabilità dell’art.35 del D.L. n.223/06 da quella dell’art.29 del D.Lgs. n.276/03:

-      mentre nella seconda fattispecie è prevista la responsabilità solidale anche nel rapporto tra committente e appaltatore;

-      nella prima è prevista unicamente una sanzione.

Non che questo sia sempre un vantaggio: quando si ha a che fare con appalti modesti (e l’estensione al di fuori dell’ambito edile l’efficacia delle diposizioni in commento anche a rapporti di ridottissimo ammontare economico) l’applicazione della sanzione, anche in ragione dell’importo minimo, può essere ben oltre l’importo delle ritenute non pagate. Senza dimenticare che mentre la responsabilità solidale è limitata dal corrispettivo dovuto (quindi, al massimo, l’appaltatore rischia quanto percepisce dal contratto), per il committente la sanzione non ha alcuna limitazione in tal senso.

RESPONSABILITÀ FISCALE

SOGGETTI COINVOLTI

OGGETTO DELLA SOLIDARIETÀ

DECADENZA DELLA PREVISIONE

LIMITE QUANTITATIVO

COMMITTENTE

Sanzioni (da € 5.000 a € 200.000)

Decadenza dei termini di accertamento

NO (è comunque subordinata ad omissioni di versamento dell’appaltatore o dei subappaltatori)

 

APPALTATORE E SUBAPPALTATORI

 

Ritenute dovute dai subappaltatori

Corrispettivo dovuto

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……!