Caldaie senza certificazione

Documentazione tecnica richiesta per fruire della detrazione per la riqualificazione energetica


Domanda:

Dovrei sostituire la caldaia e vorrei acquistare una caldaia a condensazione. Posso fruire della detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica? Devo necessariamente sostenere delle spese per la certificazione rilasciata dal tecnico abilitato?
Risposta:
Nel caso prospettato il contribuente può fruire della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e non deve necessariamente rivolgersi a un tecnico.
Procediamo con ordine.
In merito al primo punto si può dire che la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione fruisce della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti tecnici:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del
vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.
c) Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
d) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale
a 93 + 2logPn;
e) ove tecnicamente compatibili, devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti.
f) Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
g) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
h) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
i) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Passando al secondo punto, nel caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (così come nel caso di sostituzione di finestre e di installazione dei pannelli solari) in singole unità immobiliari non è più necessario acquisire l’attestato di qualificazione/certificazione energetica dell’edifico (Legge 99/2009)
Pertanto, gli adempimenti da seguire sono:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato. Questa asseverazione potrà essere rilasciata dal produttore o, in mancanza, da un tecnico abilitato (art. 7, commi 1-bis e 2 del D.M. 19 febbraio 2007).
L’asseverazione va conservata ed esibita in caso di eventuali accertamenti fiscali;
- compilare la scheda informativa utilizzando lo schema contenuto nell’allegato E al D.M. 19 febbraio 2007. La scheda può essere compilata direttamente dal contribuente e non è necessaria la firma di un tecnico abilitato (si parla infatti di tecnico compilatore e non di tecnico abilitato).
Le informazioni di cui bisogna disporre per completare l'allegato correttamente riguardano:
› l'immobile e la proprietà;
› la tipologia dell'intervento;
› totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico;
› data Inizio dei lavori e data ultimazione dei lavori (collaudo).
- inviare all’Enea (tramite il programma informatico disponibile sul sito www.acs.enea.it) la scheda informativa di cui sopra entro 90 giorni dall’ultimazione dell’intervento. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (si veda la risoluzione 244/E del 2007);
- se i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati: pertanto il modello non va presentato se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta, oppure se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o
postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione).
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea (la raccomandata può essere inviata solo in caso di particolare complessità degli interventi);
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il
pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle
spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.