con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che da dal 1° ottobre 2013 l’aliquota Iva ordinaria passa dal 21% al 22%.
L’aumento comporta una serie di aggiornamenti circa i software gestionali per l’emissione della fattura e ovviamente la modifica del registratore di cassa dove l’aliquota ordinaria passa dal 21% al 22%.
Le aliquote ridotte del 4 e 10% non sono state modificate.
L’aggiornamento
Il primo accorgimento che deve fare l’imprenditore/professionista alla luce dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria è:
I beni e le diverse aliquote
I beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota Iva al 22% e quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 10% e al 4% sono quelli esposti di seguito.
22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (il prelievo resta al 21% fino a 30 settembre 2013):
10% Beni sui quali si applica ancora l'aliquota agevolata
4% Beni sui quali si applicherà ancora l'aliquota agevolata:
Circa i beni soggetti ad aliquote ridotte si fa presente che:
i contratti d'opera, di appalto e simili che sono diretti alla “produzione di beni” scontano la stessa aliquota applicabile per la cessione degli stessi. Questo vuol dire che se un prodotto è soggetto all'aliquota del 4 o del 10%, anche le lavorazioni dirette alla sua realizzazione scontano l'aliquota del 4 o del 10%. Le riparazioni, però, sono sempre soggette all’Iva ordinaria, qualunque sia l'aliquota riferita ai beni riparati, in quanto intervengono in un periodo successivo alla produzione degli stessi
l’aliquota applicabile in caso di cessione dei beni, si applica anche ai canoni di locazione finanziaria corrisposti alla società di leasing. La medesima disposizione prevista per la locazione finanziaria è stata estesa ai contratti di noleggio e simili per i quali l'aliquota dell'imposta è uguale a quella che sarebbe applicabile nelle cessioni del bene oggetto della contrattazione
per i professionisti non può mai applicarsi un'aliquota ridotta in quanto la loro attività non tende mai alla “produzione di beni”.
Per chi applica l’aliquota del 4% o 10% non sono previste variazioni. Se al contrario non vengono applicate tali aliquote si dovrà per forza applicare l’aliquota ordinaria del 21% che si innalzerà al 22%.
A tale proposito bisogna capire quando un’operazione di intende effettuata e quindi applicare l’aliquota del 22%.
Decorrenza
Circa la decorrenza della nuova aliquota si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:
ü le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione
ü le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).
Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili)
Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse
Per le operazioni non ancora concluse si deve tenere conto delle seguenti regole generali:
Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 22% si applica alle: