Prima casa. Fondamentale la residenza

PRIMA CASA FONDAMENTALE LA RESIDENZA

Cassazione Tributaria ordinanza del 27 febbraio 2014

 

Presupposto indefettibile per il mantenimento delle agevolazioni cosiddette “prima casa” è il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune in cui è situato l’immobile. È quanto emerge dall’ordinanza 27 febbraio 2014 n. 4662 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T). Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. 
Il caso. L’Ufficio Finanziario disconosceva il diritto del contribuente alle agevolazioni “prima casa” per ritardato trasferimento della residenza. Il conseguente avviso di recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali era impugnato di fronte alla competente CTP, che lo annullava. Di poi la sentenza della CTR che confermava il verdetto del primo giudice alla luce della stipulazione, da parte del contribuente, dei contratti per le utenze domestiche (acqua, luce, gas). 

Solo la residenza garantisce il beneficio. Investita dell’esame della controversia, la Suprema Corte ha dato ragione all’Ufficio, spiegando che la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa, quindi di stretta interpretazione, richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha oppure stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto,senza che alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio. 

Gli Ermellini hanno riaffermato un principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 11614/2013 (pubblicata il 15 maggio), in relazione a una fattispecie similare a quella appena esaminata (il giudice di appello, dopo avere accertato la mancata concessione della residenza nel termine di legge, aveva erroneamente affermato il diritto al beneficio sulla sola scorta della stipula dei “contratti dell'energia elettrica, del gas” e della “denunzia ai fini della tassa spazzatura”). 

Abitabilità rilasciata in ritardo. Con un’altra recente ordinanza, la n. 2527/2014, la S.C. ha invece escluso che la concessione tardiva del certificato di abitabilità possa influire sulla decorrenza del termine per il trasferimento della residenza. La nota II bis all’articolo 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non “di lusso”, a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza. “Deve conseguentemente affermarsi – si legge nell’ordinanza 2527 - che il mancato trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta la decadenza dal beneficio. Contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la circostanza che l’immobile fosse in costruzione all’atto della registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall’acquisto, sia stato rilasciato il certificato di abitabilità non rileva ai fini della normativa di cui al DPR 131/1986 che richiede quale condizione per fruire dei benefici fiscali il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, e non, così come l’art. 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168, che l’immobile acquistato fosse adibito a propria abitazione”.