Lavoro “nero”. Verbali INPS come prova

I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti
previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici Ufficiali) fanno piena
prova,

fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di
accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità
sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o
valutazioni del verbalizzante. È il principio di diritto riaffermato dalla Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza 25 febbraio 2014 n. 4462.
Cassazione Lavoro sentenza del 25 febbraio 2014