SAT PCE 2014 ATTIVO

 Dal 6/10/2014 è attivo sul sito web della Cassa www.cnpadc.it
- Servizi Online - il servizio SAT PCE 2014 per la trasmissione dei dati reddituali prodotti nel 2013 (reddito netto professionale e volume di affari Iva) e il pagamento delle relative eccedenze contributive. La scadenza per la comunicazione è il 17/11/2014. 
Obbligo - I Dottori Commercialisti che esercitano la professione hanno l’obbligo di: 
- comunicare annualmente alla Cassa il reddito netto professionale ed il volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotti nell’anno precedente; 
- effettuare il pagamento delle eccedenze del contributo soggettivo ed integrativo. 

Reddito netto
 - Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente art.53, comma 1, del DPR 917/86 relativo all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), il dato da comunicare annualmente deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili. 

Volume d’affari 
– Il volume di affari da comunicare, nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), deve comprendere anche la quota (al netto del 4%) prodotta dall'associazione/società di pertinenza dell'associato/socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti. Il volume di affari deve comprendere anche i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese. 

Comunicazione. La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari prodotti. Questa deve avvenire entro il 17 novembre, esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE, che effettua anche il calcolo delle eccedenze contributive dovute. 

Eccedenze contributive dovute - L’eccedenza del contributo soggettivo è calcolata applicando un’aliquota, variabile a scelta del professionista, al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima dell’anno, se dovuta. E’ previsto un tetto massimo, fissato annualmente ed indicato nella Tabella riepilogativa, per il calcolo della contribuzione soggettiva. L’eccedenza del contributo integrativo è, invece, calcolata applicando al volume di affari (al netto del contributo stesso) l’aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta. 

Scadenza - Entro il 15 dicembre va effettuato il pagamento dell’eccedenze contributive utilizzando la modalità di versamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali. Coloro che scelgono i MAV come modalità di pagamento, potranno scaricarli dal sito web della Cassa – Servizi Online – sezione “documenti” a partire dal 27/11/2014. Anche per le eccedenze dovute dall'anno 2014 è prevista la facoltà di optare, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, per la rateizzazione.