730 precompilato: maggiori responsabilità per il professionista

Il Consiglio dei ministri del 30 ottobre ha dato il via libera al decreto legislativo in maniera di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Dal 2015 ben 30 milioni di italiani riceveranno la dichiarazione dei redditi a casa direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
I dati che l’Amministrazione finanziaria potrà inserire in prima battuta saranno forniti dall’Anagrafe tributaria e da soggetti terzi, quali istituti bancari, assicurazioni ed enti previdenziali. 
Verranno inseriti anche i dati forniti dai sostituti d’imposta e sarà proprio questo a riformulare una nuova serie di scadenze: i sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcunioneri deducili o detraibili sostenuti l’anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare). 

Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, quindi acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie. 
Il modello 730 pre-compilato, originariamente previsto per semplificare gli adempimenti fiscali, in realtà aumenta gli obblighi a carico dei sostituti d’imposta che si vedranno costretti a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno all’Amministrazione finanziaria le nuove Certificazioni Uniche. 
Si ricorda in proposito che sono state introdotte anche sanzioni per il tardivo, mancato o errato invio del CU pari a 100 euro di ammenda per una certificazione spedita dopo il 7 marzo di ogni anno. La stessa penale sarà comminata anche per certificazione omessa o errata, tenendo presente che in tale ultimo caso si può correggere gli errori entro 5 giorni dall'invio senza sanzioni. 

A mettere in risalto la problematica è stato il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), nella mattinata del 29 ottobre 2014 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria
Gerardo Longobardi evidenzia all’Agenzia delle Entrate la necessità di avere a disposizione i software e le altre procedure necessarie per trasmettere le certificazioni sin dall’inizio dell’anno
Longobardi sottolinea che non soltanto sostituti d’imposta e professionisti saranno costretti a lavorare in “condizioni di emergenza”, ma potranno anche “vedersi sanzionati in caso di omesso, errato, o tardivo invio della comunicazione". 

Un altro punto evidenziato dal presidente, poi, è quello della responsabilità per il visto di conformità: “se ci sono errori il commercialista è tenuto a pagare le sanzioni, le maggiori imposte e i relativi interessi”. Una norma che non rispetta l’articolo 53 della Costituzione: ”tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. La capacità contributiva è del cliente e non del professionista che lo rappresenta. 


Ricordiamo che nell'ultimo esame le commissioni avevano rilevato un'anomalia del governo sul fronte del modello 730 precompilato riguardante la compilazione e l’assistenza affidata in via esclusiva a dottori commercialisti, Caf e consulenti del lavoro
Con l'approvazione del 30 ottobre 2014, l’esecutivo ha ritenuto di confermare quanto evidenziato precedentemente con l'obiettivo di una maggiore qualificazione professionale di questi soggetti. 
Resteranno fuori allora dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati.