Regime forfettario: aliquota 5% e reddito ridotto a 1/3

Il regime forfettario è stato interessato da alcune modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, tra cui l’eliminazione dell’abbattimento di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni di attività (qualora siano rispettati determinati requisiti), in luogo del quale lo stesso legislatore ha introdotto la riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta (anziché del 15%) per i primi 5 anni di attività (sempre se rispettati determinati requisiti).

 

Nel corso di Telefisco 2016 è stato chiarito che la predetta aliquota del 5% può essere beneficiata anche da chi ha iniziato la nuova attività nel 2015 ed ha scelto il regime forfettario ma in tal caso il beneficio sarà limitato alle quattro annualità residue. Conseguenza di tale chiarimento è che nel Modello Unico 2016, se rispettati tutti i requisiti, il contribuente forfettario che ha iniziato l’attività nel 2015, applicherà la riduzione del reddito forfettario di 1/3, mentre applicherà l’aliquota ridotta del 5% solo a partire dal Modello Unico 2017 e fino al Modello Unico 2020.

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ed inizialmente era destinato a sostituire il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Successivamente, però, lo stesso legislatore, con il Decreto Milleproroghe, reintrodusse il regime di vantaggio, cosicché, chi iniziava l’attività nel 2015, poteva ancora scegliere tra i due regimi, ovvero quello forfettario (aliquota sostitutiva del 15%) o regime di vantaggio (aliquota sostitutiva del 5%). Con la Legge n. 208/2015 la possibilità di scegliere il regime di vantaggio per hi inizia una nuova attività nel 2016 è andata definitivamente in cantiere.

Pertanto, chi inizia quest’anno, può scegliere come unico regime fiscale agevolato (sempre se ne ha i requisiti previsti) quello forfettario. Per chi, invece, ha iniziato nel 2015 (o anche in anni precedenti) ed ha scelto il regime di vantaggio, ad inizio 2016 aveva la possibilità di passare al nuovo forfettario (in via automatica e tramite comportamento concludente) oppure attendere la naturale scadenza dello stesso regime di vantaggio e poi passare (sempre se aventi i requisiti) nel nuovo forfettario. Si ricorda che la permanenza nel regime di vantaggio è di 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al compimento del 35° anno di età se i 5 anni scadono prima. Il regime forfettario, a differenza di quello di vantaggio, invece, ha durata illimitata o meglio vi si può permanere finché sono rispettati i requisiti previsti per operarvi.

Il regime forfettario, tuttavia, è stato anche oggetto di alcune modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, tra cui l’abbattimento al 5% dell’aliquota d’imposta sostituiva per i primi 5 anni di attività e sempre se sono rispettati determinati requisiti. Dunque, mentre per il regime di vantaggio, l’aliquota sostitutiva del 5% è quella ordinariamente prevista, per il regime forfettario, l’aliquota del 5% è solo un vantaggio fiscale che viene riconosciuto “ex lege” per i primi 5 anni di attività (l’aliquota sostitutiva ordinariamente prevista dal regime forfettario è del 15%).

Dunque, il soggetto che inizia l’attività nel 2016 e ha i requisiti per operare nel forfettario e lo sceglie come proprio regime fiscale, potrà determinare l’imposta sostitutiva dovuta applicando l’aliquota ridotta del 5% (in luogo di quella del 15%) per i primi 5 anni di attività. Dopo i 5 anni, se operante ancora nel forfettario, l’aliquota tornerà quella ordinaria ovvero il 15%.

 

Per beneficiare della predetta aliquota ridotta è necessario il verificarsi (congiuntamente) dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo il caso in cui la stessa rappresenti il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione);
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

ESEMPIO:

Un soggetto nel 2015 era assunto come lavoratore dipendente presso uno studio di avvocato (non come praticante ma come legale) e nel 2016 apre partita IVA come avvocato libero professionista e in sede di inizio attività opta per il regime forfettario. In tal caso, l’avvocato non potrà godere dell’aliquota ridotta al 5% prevista per i primi 5 anni poiché la sua attività è una prosecuzione dell’attività che prima svolgeva come dipendente (e non coincidente con il periodo di pratica legale). La ratio di tale misura è rappresentata dal fatto che il legislatore ha voluto favorire l’inizio di attività “nuove” e quindi diverse da quelle già esistenti o da quelle già svolte in precedenza. Pertanto, nel Modello Unico/2017 egli determinerà l’imposta dovuta applicando al reddito imponibile l’aliquota del 15% e non quella ridotta del 5%.

Forfettario che inizia nel 2016 e rispetta i requisiti (Prospetto aliquota ridotta 5%)

Periodo d’imposta Modello Unico Aliquota
2016 Modello Unico/2017 5%
2017 Modello Unico/2018 5%
2018 Modello Unico/2019 5%
2019 Modello Unico/2020 5%
2020 Modello Unico/2021 5%
2021 Modello Unico/2022 15%
     

 Forfettario che ha iniziato l’attività nel 2015

Nella sua formula originale di introduzione (quindi secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015), l’agevolazione che il legislatore prevedeva per chi iniziava l’attività nel 2015 e sceglieva il regime forfettario non consisteva nell’abbattimento al 5% dell’aliquota prevista, bensì nella riduzione di un terzo del reddito imponibile e ciò per l’anno in cui la stessa attività è iniziata e per i due successivi. Anche in tal caso, a condizione che:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  3. qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime. Dunque, con la Legge di Stabilità 2016, il legislatore lascia inalterate le condizioni da rispettare ma sostituisce l’abbattimento di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni di attività con l’abbattimento dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività.

                                                                          Confronto

 

Regime forfettario 2015

Regime forfettario 2016

Abbattimento di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni di attività

riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta per i primi 5 anni di attività

 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Quindi, con quanto di nuovo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, l’agevolazione iniziale prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (riduzione di 1/3 del reddito imponibile) è messa in cantina per far spazio a quella nuova che, come anticipato, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% in luogo del 15% per i primi 5 anni di attività.

Tuttavia, essa andrà a scomparire solo a decorrere dal Modello Unico/2017 e ciò alla luce di quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nel corso di Telefisco 2016

Telefisco 2016

Potranno avvalersi dell’aliquota ridotta del 5% anche coloro che hanno iniziato la “nuova attività” nel 2015 ed hanno scelto il regime forfettario ma in tal caso il beneficio sarà limitato alle quattro annualità residue (ovvero al periodo 2016 - 2019).

 Sulla base del predetto chiarimento, ne consegue che, il contribuente, che ha iniziato l’attività nel 2015, scegliendo il regime forfettario e avendone i requisiti previsti, nel Modello Unico/2016 (riferito al periodo 2015) determinerà il reddito forfettario applicando la riduzione di 1/3 (su cui poi applicherà l’aliquota del 15%) e non applicherà di già l’aliquota ridotta del 5%. Per lui, invece, la predetta aliquota ridotta troverà la sua prima applicazione nel Modello Unico/2017 (riferito al periodo 2016) e avrà come base imponibile il reddito forfettario non più ridotto di 1/3 (l’ultima applicazione ci sarà nel Modello Unico/2020 riferito al periodo d’imposta 2019).

 

Periodo d’imposta Modello Unico Aliquota
2015 Modello Unico/2016 Reddito imponibile ridotto di 1/3
2016 Modello Unico/2017 5%
2017 Modello Unico/2018 5%
2018 Modello Unico/2019 5%
2019 Modello Unico/2020 5%
2020 Modello Unico/2021 15%

Con riferimento al Modello Unico/2016, il contribuente dichiara la sussistenza di requisiti per l’accesso al regime, l’assenza di cause ostative e che trattasi di nuova attività barrando le rispettive caselle al rigo LM2

Barrando la colonna 3 del rigo LM21 del Modello Unico 2016 (riferito al periodo d’imposta 2015), dunque, il contribuente attesta di avere i requisiti per beneficiare della riduzione del reddito forfettario di 1/3. Allo stesso modo, nel Modello Unico 2017 (riferito al periodo d’imposta 2016) barrando la stessa casella, il contribuente attesta di avere i requisiti per beneficiare dell’aliquota ridotta (5%) in luogo di quella del 15%.

Fonte: Fiscal F.