Ravvedimento sprint “frazionato”

Il ravvedimento sprint “frazionato” Alla luce della Circolare n. 42/E/2016 Con la possibilità di applicare il c.d. ravvedimento frazionato, risulta ancora più conveniente sfruttare il ravvedimento sprint, ossia il versamento, entro i primi 14 giorni dalla violazione, del tributo omesso.

 

Come, infatti, si vedrà all’interno del presente elaborato, il contribuente in questo modo blocca la sanzione (piena) applicabile lasciando variare la sola riduzione (1/10, 1/9, 1/8, ecc.). Già in una nostra precedente Fiscal (in particolare la Fiscal News n. 352 – 2016 del 22 Novembre) abbiamo avuto modo di approfondire il c.d. ravvedimento frazionato alla luce dei chiarimenti forniti della Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Con il presente elaborato si vogliono mettere in evidenza gli effetti dei predetti chiarimenti applicandoli al caso del ravvedimento sprint, o meglio, al caso in cui il contribuente decida di eseguire il ravvedimento frazionato versando il solo tributo nei primi 14 giorni dalla violazione, rimandando, invece, la sanzione (e gli interessi) oltre il predetto termine. In sede di premessa è utile riepilogare cosa s’intende per ravvedimento frazionato e i principali chiarimenti a tal proposito contenuti nella citata Circolare. In primo luogo, il ravvedimento frazionato è stato ammesso dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 67/E/2011, e si sostanzia:  nel versare in un dato momento solo il tributo omesso;  nel versare solo successivamente (al versamento del tributo omesso) anche sanzione ed interessi. Se però, tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compresa una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’omesso versamento non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste a titolo di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. 472/1997) che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.